Art. 1.

      1. Al fine di contribuire al superamento del disagio abitativo il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, istituisce un Fondo nazionale per sostenere la promozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di Agenzie territoriali per l'abitare sociale, di seguito denominate «Agenzie».
      2. Le Agenzie sono organismi di diritto privato, senza fine di lucro, promossi da enti pubblici e privati.
      3. Compito delle Agenzie è quello di svolgere azioni di orientamento e accompagnamento alla soluzione dell'emergenza abitativa a favore delle fasce sociali più deboli, presenti in ambiti territoriali definiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in raccordo con gli enti locali, attraverso:

          a) l'attività di intermediazione del mercato immobiliare;

          b) l'incremento dell'offerta di sistemazione abitative, in locazione o in godimento a canoni moderati non superiori a quelli previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e della sua gestione;

          c) l'erogazione di servizi di assistenza, formazione e affiancamento all'utenza;

          d) il recupero edilizio di immobili residenziali, di cui le Agenzie o loro fondazioni abbiano la proprietà o la disponibilità legale per almeno quindici anni;

          e) il risanamento igienico-sanitario e degli impianti finalizzato a rendere abitabili immobili residenziali, di cui le Agenzie o loro fondazioni abbiano la proprietà o la disponibilità legale per almeno dieci anni;

 

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          f) l'acquisto e la costruzione di immobili residenziali immediatamente abitabili.

      4. Spetta alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, definire le fasce sociali destinatarie dell'intervento.